L’articolo 23 aiuta la liquidità, ma la detrazione dipende ancora da contratti, documenti doganali e impiego in operazioni imponibili.
La dichiarazione IVA è quasi pronta quando una voce relativa a un’importazione attira l’attenzione del fondatore. Le merci sono arrivate, lo spedizioniere ha curato le formalità doganali e l’IVA all’importazione compare nella contabilità. L’importo sembra detraibile. Forse è già stato incluso nelle previsioni di cassa.
Il pagamento in dogana non è l’elemento decisivo. Neppure la presenza del nome della società nella procedura doganale risolve la questione. La vera domanda è se le merci fossero destinate a questa impresa e utilizzate per le sue operazioni imponibili.
La distinzione diventa importante quando importatore, proprietario, trasformatore, gestore del magazzino e venditore sono società diverse. In un normale acquisto seguito dalla rivendita, la risposta può essere evidente. Una spedizione gestita per conto di una capogruppo, di un cliente o di un fornitore estero richiede invece un esame più attento.
La detrazione segue il ruolo dell’impresa
L’articolo 15 della legge olandese sull’IVA collega la detrazione dell’IVA all’importazione ai beni destinati all’imprenditore e impiegati in operazioni imponibili. È la stessa logica che vale nell’intero sistema IVA. I costi connessi a operazioni imponibili possono dare diritto alla detrazione; quelli attribuibili a operazioni esenti, invece, no.
Una sentenza del 2025 della Corte d’appello di ’s-Hertogenbosch ha applicato proprio questo criterio di legge. Nel procedimento ECLI:NL:GHSHE:2025:3535, il contribuente non aveva dimostrato lo svolgimento di attività economiche imponibili che giustificassero la detrazione richiesta. Il caso ha caratteristiche proprie, ma offre un insegnamento più generale: dietro una registrazione IVA deve esserci un’attività identificabile.
La proprietà rappresenta spesso un indizio importante. La posizione commerciale di chi acquista merci da rivendere è facilmente comprensibile. Non si tratta, però, di una regola assoluta. La prassi olandese prevede, a determinate condizioni, soluzioni specifiche per alcune operazioni di lavorazione attiva e di consegna in conto deposito svolte per un committente estero. L’applicazione di queste soluzioni dipende dagli accordi e dalla documentazione, compresa la chiara rilevazione dell’IVA nella contabilità del soggetto olandese.
La domanda pratica è precisa: quale vendita o prestazione imponibile effettuata da questa società spiega perché l’IVA su queste merci importate debba rientrare nella sua detrazione? Se per rispondere occorre ricostruire a lungo l’operazione quando la dichiarazione è già pronta, la debolezza è evidente.
L’articolo 23 cambia i tempi finanziari, non il diritto alla detrazione
Per un piccolo importatore, l’articolo 23 può fare una differenza rilevante in termini di liquidità. In assenza dell’autorizzazione, l’impresa paga di norma l’IVA all’importazione tramite la dichiarazione doganale. Potrà poi detrarla nella dichiarazione IVA, se sono soddisfatte le relative condizioni.
Con l’articolo 23, l’impresa dichiara l’IVA all’importazione nella propria dichiarazione IVA anziché pagarla in dogana. Quando sussiste il diritto alla detrazione, può portare in detrazione lo stesso importo nella medesima dichiarazione. Viene così meno l’immediata uscita di cassa alla frontiera.
È facile fraintendere questo vantaggio. L’articolo 23 modifica la modalità di dichiarazione e pagamento. Non trasforma le merci o l’attività imponibile di un altro soggetto in merci o attività proprie dell’importatore. E non corregge le incoerenze tra contratto, dichiarazione doganale, registri di magazzino e contabilità delle vendite.
L’autorizzazione comporta anche obblighi amministrativi. Le indicazioni ufficiali richiedono, tra l’altro, importazioni regolari da Paesi non appartenenti all’Unione europea e una contabilità separata dalla quale risulti l’IVA all’importazione dovuta. Le imprese che applicano il regime olandese per le piccole imprese non possono scegliere questa autorizzazione.
Considero l’articolo 23 uno strumento di liquidità che richiede maggiore disciplina, non minore. Quando scompare il pagamento in dogana, la dichiarazione può far sembrare l’importazione quasi priva di attrito. I fatti commerciali restano però altrettanto importanti. Una detrazione priva di adeguato sostegno può nascondersi dietro una registrazione contabile formalmente ordinata.
Una spedizione, ruoli diversi
Torniamo al fondatore che sta esaminando quell’importo IVA. Immaginiamo che la società olandese riceva componenti appartenenti a un cliente estero, li riconfezioni e li spedisca alla destinazione successiva. Il suo nome compare nella procedura d’importazione, ma il suo compenso consiste soltanto in una commissione per la movimentazione. La posizione è diversa da quella di chi acquista i componenti, assume il rischio di magazzino e vende i prodotti finiti.
Per un trasformatore o un consegnatario che soddisfi i requisiti potrebbe esistere una specifica soluzione ammessa dalla prassi. Le normali attività di movimentazione, deposito o riconfezionamento non devono però essere ricondotte automaticamente a tale fattispecie. L’accordo tra le parti e la contabilità devono sostenere la soluzione concretamente adottata.
Anche la rappresentanza è spesso fonte di confusione. Un rappresentante doganale cura le formalità doganali. Un rappresentante fiscale svolge invece funzioni dichiarative in materia di IVA, nell’ambito di una disciplina distinta. Un rappresentante fiscale con autorizzazione limitata può operare per un cliente estero in relazione a importazioni e successive cessioni che soddisfano i requisiti, purché disponga di un’autorizzazione scritta e tenga la documentazione prescritta.
Le denominazioni possono sembrare simili, ma rispondono a domande diverse. Chi ha presentato la dichiarazione doganale? Chi dichiara l’IVA? Chi possiede o utilizza le merci? Chi effettua la successiva operazione imponibile? Questi ruoli possono appartenere a soggetti diversi. La detrazione segue la posizione commerciale e fiscale comprovata dalla documentazione.
La contabilità deve raccontare un’unica storia commerciale
Una verifica efficace delle importazioni riunisce documenti che spesso le imprese conservano separatamente. Il contratto di acquisto o di lavorazione deve essere coerente con la documentazione doganale, i documenti di trasporto, i movimenti di magazzino, la fattura del fornitore, la successiva vendita o prestazione e la dichiarazione IVA.
Nel 2021 la Corte suprema olandese si è pronunciata sul momento in cui nasce il diritto alla detrazione. Il diritto sorge quando l’IVA all’importazione diventa esigibile, ma l’impresa può esercitarlo soltanto quando dispone del documento doganale richiesto. Quel documento fa parte delle prove a sostegno della dichiarazione.
In sede di chiusura mensile, confronterei un piccolo campione di importazioni recenti provenienti da Paesi extra-UE. Chi era proprietario delle merci? Chi sopportava il rischio di magazzino? Quale società effettuava la vendita imponibile o prestava il servizio di lavorazione? Quale mandato aveva ricevuto lo spedizioniere? Dove è stata dichiarata l’IVA all’importazione?
Non serve costruire una struttura fiscale elaborata. Serve coerenza. L’ufficio acquisti può custodire il contratto, la logistica può parlare con il rappresentante doganale e l’amministrazione finanziaria può presentare la dichiarazione. Qualcuno deve comunque avere una visione completa dell’operazione.
Il fondatore che controlla la dichiarazione IVA non dovrebbe dover indovinare se l’IVA all’importazione sia detraibile. La risposta dovrebbe essere già visibile nel ruolo commerciale dell’impresa e nella relativa documentazione. Quando questi elementi coincidono, l’articolo 23 può tutelare efficacemente la liquidità. Quando non coincidono, un pagamento in dogana resta un pagamento, non una detrazione.
Se la detraibilità dell’IVA sulle vostre importazioni non è chiara, posso verificare se contratti, documenti doganali e attività imponibili descrivono un’operazione coerente.
I dati, le fonti e l’analisi di questo articolo sono stati curati da Linda Pavan Geraedts. L’IA non è stata usata per individuare le fonti, costruire la base fattuale o produrre il giudizio analitico. L’IA è stata usata solo come aiuto di redazione. Il testo italiano finale è stato rivisto, corretto e approvato personalmente da Linda Pavan Geraedts prima della pubblicazione.
Riferimenti
- Mag elke ondernemer invoer-btw in aftrek brengen? - Taxence
- Gerechtshof 's-Hertogenbosch, Rechtspraak - Core Dutch entitlement to deduct import VAT
- Belastingdienst - General deduction conditions and proof burden
- Belastingdienst - Article 23 permit and the cash-flow effect of deferred import VAT
- Overheid.nl Wettenbank - Active processing and consignment as specific policy approvals
- Hoge Raad, Rechtspraak - Customs documents as a condition for the deduction file
- Belastingdienst - Fiscal representation for foreign importers
- Belastingdienst - Imports by businesses trading outside the EU
