Immaginiamo il titolare di un piccolo webshop mentre esamina l’andamento dell’anno. Le fatture ai clienti non riportavano l’IVA. Non venivano presentate le consuete dichiarazioni IVA. La KOR sembrava mantenere la promessa di semplificare gli adempimenti amministrativi.
Poi sono state riesaminate le fatture dei fornitori esteri. La semplificazione apparente ha iniziato a trasformarsi in un esborso finanziario.
Questa tensione è al centro della sentenza ECLI:NL:RBZWB:2026:6383, pronunciata dal Tribunale distrettuale della Zelanda-Brabante Occidentale il 13 luglio 2026. Il caso riguardava un imprenditore individuale che gestiva un webshop e nel 2022 applicava l’esenzione IVA olandese per le piccole imprese, la KOR.
L’attività aveva acquistato servizi per €71.529 da fornitori in Danimarca, Irlanda e Svezia. Il tribunale ha confermato €15.021 di IVA dovuta con il meccanismo dell’inversione contabile e €1.154 di interessi d’imposta. L’imprenditore riconosceva che l’IVA fosse dovuta, ma sosteneva che la KOR fosse cessata e che quindi l’IVA dovesse essere detraibile.
Il tribunale ha ritenuto che non avesse dimostrato un volume sufficiente di operazioni imponibili ai fini dell’IVA olandese per superare la soglia di €20.000.
Il fatturato sbagliato
È qui che l’istinto commerciale e il diritto dell’IVA prendono strade diverse. Normalmente un fondatore considera il fatturato come il valore complessivo delle vendite. La KOR utilizza invece un criterio di calcolo più specifico.
L’attuale soglia olandese è pari a €20.000 all’anno. Il calcolo riguarda principalmente le cessioni e prestazioni che, in assenza dell’esenzione, sarebbero soggette all’IVA olandese. Rientrano nel conteggio anche alcune specifiche operazioni esenti, tra cui determinate operazioni relative a immobili, servizi finanziari, assicurazioni e valori mobiliari.
Le vendite tassate in un altro Paese non concorrono al superamento della soglia olandese. Le operazioni olandesi ad aliquota zero, comprese le esportazioni e le cessioni intracomunitarie che ne possiedono i requisiti, possono invece essere conteggiate. Un acquisto intracomunitario non costituisce fatturato, anche se può comunque generare un debito IVA nei Paesi Bassi.
La distinzione è importante per le imprese che vendono oltre frontiera. Un webshop può generare ricavi commerciali significativi e restare comunque al di sotto della soglia olandese della KOR, a seconda del luogo in cui le sue operazioni sono soggette a imposta. Il fondatore può avere la sensazione che l’azienda sia ormai chiaramente cresciuta oltre i limiti di un regime per piccole imprese. I dati IVA possono raccontare una storia diversa.
Leggo questa sentenza come un avvertimento a non gestire la KOR basandosi soltanto sul fatturato risultante dai movimenti bancari. Contano la localizzazione del cliente, la natura della prestazione e il luogo in cui l’IVA è dovuta. Un cruscotto che mostra solo i ricavi complessivi può sembrare corretto, pur rispondendo alla domanda fiscale sbagliata.
L’assenza della detrazione modifica il prezzo
In un ordinario regime IVA, l’IVA dovuta con il meccanismo dell’inversione contabile su un servizio estero può generalmente essere indicata e detratta nella stessa dichiarazione. Ciò presuppone che l’acquisto sia destinato ad attività imponibili ai fini IVA e che siano rispettate le normali condizioni. Le due registrazioni possono quindi compensarsi.
Con la KOR il risultato cambia. Chi aderisce al regime non addebita l’IVA, normalmente non presenta le dichiarazioni IVA periodiche e non può recuperare l’IVA su costi o investimenti. Le operazioni transfrontaliere possono comunque far sorgere un obbligo dichiarativo nei Paesi Bassi. Le regole sull’inversione contabile possono quindi generare un’IVA che l’impresa deve versare senza poterla recuperare.
L’IVA passa così da una registrazione contabile neutrale a una componente del prezzo d’acquisto. Un servizio estero da €1.000 può costare più di quanto lasci intendere la fattura del fornitore. La stessa pressione può riguardare software, pubblicità, design, consulenze o servizi offerti dai marketplace. La sentenza non specifica quali servizi siano stati acquistati nel caso esaminato.
Torniamo al titolare del webshop. Una campagna può sembrare redditizia quando viene approvata sulla base del prezzo netto del fornitore. Quando nel calcolo entra l’IVA indetraibile, il margine si riduce. Moltiplicate l’effetto per abbonamenti ricorrenti e attività affidate all’esterno: il vantaggio della KOR può scomparire molto prima che la soglia di €20.000 fornisca un avvertimento utile.
Un regime più semplice richiede comunque registrazioni solide
La lezione di governance non è che la KOR sia inadatta. Per un’impresa con costi limitati e clienti principalmente privati, può continuare a essere economicamente sensata. La lezione è che anche un regime IVA più semplice richiede una mappatura chiara dell’IVA.
È utile che il monitoraggio delle vendite distingua il fatturato rilevante ai fini dell’IVA olandese dalle vendite tassate altrove. Anche gli acquisti richiedono una classificazione autonoma: fornitore nazionale o estero, beni o servizi, IVA addebitata o applicazione dell’inversione contabile, IVA detraibile o indetraibile. Sono normali campi contabili, ma nel loro insieme determinano l’esposizione finanziaria.
I beni acquistati da un altro Paese dell’UE e i servizi acquistati da un fornitore dell’UE non seguono regole IVA identiche. Conta il tipo di operazione. Conta anche l’utilizzo aziendale dell’acquisto e la documentazione a supporto del relativo trattamento IVA.
Anche il momento in cui si effettuano le operazioni è importante. Lo status KOR, gli acquisti esteri e gli investimenti previsti dovrebbero essere valutati nella stessa riunione di gestione. Se gli approvvigionamenti esteri aumentano sensibilmente, può cambiare il costo del mantenimento dell’esenzione. Accorgersene al momento della chiusura annuale lascia meno alternative e può far emergere un debito per il quale non è stata accantonata liquidità.
La decisione del tribunale mostra anche i limiti di una spiegazione commerciale fornita a posteriori. Affermare che l’IVA avrebbe dovuto compensarsi fino ad azzerarsi non basta quando la documentazione non dimostra la sussistenza dei requisiti del corretto regime IVA. Fatture emesse, fatture dei fornitori, codici IVA e data registrata di inizio o cessazione della partecipazione alla KOR hanno più peso di una ricostruzione contabile effettuata dopo i fatti.
La scelta attuale è più flessibile
I fatti esaminati dal tribunale riguardavano il 2022. Dal 1° gennaio 2025 è terminato il precedente periodo minimo di partecipazione di tre anni alla KOR. Oggi un’impresa può uscire dal regime nel rispetto delle regole vigenti in materia di comunicazione, con effetto da un successivo periodo IVA idoneo. La comunicazione deve essere presentata nei termini.
Questa flessibilità rende più utile una verifica periodica. Non modifica però la normativa applicabile al periodo oggetto della decisione del tribunale.
Esiste inoltre una KOR-UE distinta per le vendite transfrontaliere che ne possiedono i requisiti. Essa prevede soglie nazionali proprie, un limite di €100.000 per il fatturato annuo complessivo nell’UE e comunicazioni trimestrali. KOR nazionale e KOR-UE non sono denominazioni intercambiabili. Nessuna delle due elimina la necessità di classificare correttamente gli acquisti.
Per una piccola impresa attiva a livello internazionale, la verifica può restare contenuta ma precisa. Occorre confrontare lo status KOR con le vendite rilevanti ai fini dell’IVA olandese, il volume degli acquisti da fornitori esteri e gli investimenti previsti. Gli acquisti rilevanti vanno valutati includendo l’IVA indetraibile nel prezzo. Fatture e contratti devono essere organizzati con cura quando lo schema delle operazioni è difficile da classificare.
La KOR può ridurre gli adempimenti. Non può far scomparire l’IVA transfrontaliera. La vera domanda non è se il regime sembri semplice, ma se sia ancora coerente con il modo in cui l’impresa genera ricavi, acquista e cresce.
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The data, sourcing, and analysis behind this article were conducted by Linda Pavan. AI was not used to identify sources, build the factual basis, or produce the analytical judgment contained here. AI was used only as a drafting aid. The final English text was personally reviewed, edited, and approved by Linda Pavan before publication.
